Generalmente si ritiene che il diritto alla cittadinanza italiana si trasmetta per via materna soltanto ai figli nati dopo il 01.01.1948.
Su questo principio si basano la maggior parte dei respingimenti delle domande presentate alle Prefetture o ai Consolati.
Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha espresso un orientamento favorevole alla trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anche ai figli nati prima dell’entrata in vigore della Costituzione italiana.
La maggioranza delle pronunce dei tribunali, poi, si sono uniformati a queste sentenze.
L’orientamento più favorevole è stato avvallato da una importantissima sentenza emessa nel 2009 dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il massimo organo giudiziario italiano, dove viene affermato che “…riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna … , nato prima di tale data e nel vigore della legge n.255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il predetto principio è stato confermato da un’ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione nel 2011.
Oggi, quindi, vi un’ottima possibilità per il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana trasmessa per via materna ai figli nati prima del 1948.
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